ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE e MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO
Entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro va manifestata la scelta di destinazione del TFR compilando il modello ministeriale TFR2.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Il TFR è una somma che il datore di lavoro accantona ogni mese per il personale dipendente e che viene erogata quando il rapporto di lavoro termina (a causa del temine del contratto, di dimissioni volontarie, licenziamento o pensionamento).
Questa somma, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, è calcolata mensilmente sulla base della retribuzione utile TFR (in linea di massima equivalente alla retribuzione lorda mensile) /13,5.
Il TFR, poi, viene rivalutato ogni anno dell’1,5% + 75% dell’inflazione.
Il personale dipendente può richiedere l’erogazione anticipata del TFR, fino ad un massimo del 70% di quanto accumulato, se in possesso del requisito minimo di 8 anni di anzianità TFR, in presenza di esigenze specifiche (acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie straordinarie, eventuali altre esigenze previste dalla legge o dagli accordi aziendali).
Per eventuali richieste di anticipo del TFR accantonato in FBK è pubblicata sul sito Trasparenza FBK la relativa policy.
Previdenza complementare
Le forme di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005) sono forme pensionistiche che il personale dipendente può scegliere per integrare la previdenza obbligatoria gestita dall’INPS. Servono a costruire, nel tempo, una seconda pensione che si aggiunge a quella statale.
Per il personale dipendente con CCPL delle Fondazioni (con esclusione, dunque, dei lavoratori e delle lavoratrici inquadrati nei ruoli della PAT) FBK offre la possibilità di aderire a due fondi di previdenza complementari, beneficiando di una contribuzione aggiuntiva pari al 2% della retribuzione mensile utile TFR in caso di versamento di un contributo volontario minino a carico del dipendente pari all’1% della retribuzione utile TFR:
I fondi sono:
Laborfonds, fondo pensione complementare per personale dipendente da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige
Resaver, fondo previdenziale transnazionale per il personale dipendente di aziende operanti nel settore della ricerca, ideato e avviato con il supporto della Comunità Europea.
Ulteriori informazioni sull’implementazione in FBK si trovano qui oppure potete leggere le domande frequenti qui.
Info utili sulla previdenza complementare
Finanziamento della previdenza complementare
La previdenza complementare è alimentata mediante la contribuzione dei soggetti beneficiari, che devono versare somme di denaro al fondo prescelto sia attraverso il versamento di contributi volontari a carico del lavoratore o del datore di lavoro, sia con il conferimento del TFR maturando.
Modalità di scelta del lavoratore
Entro 6 mesi dall’assunzione, il lavoratore deve effettuare la scelta di adesione o meno alla previdenza complementare.
Il lavoratore può:
decidere di aderire alla previdenza complementare (scelta non revocabile), indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi a titolo di contribuzione il Tfr maturando (assenso esplicito);
decidere di non aderire, dichiarando espressamente il proprio diniego (rifiuto esplicito) e optando per il mantenimento del Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro; in tal caso, il prestatore di lavoro può sempre successivamente revocare tale scelta e conferire il Tfr ad un fondo pensione complementare.
Qualora il lavoratore lasci passare i 6 mesi di tempo previsti dalla legge, l’adesione al fondo pensione categoriale avviene automaticamente, e comporta la devoluzione integrale e obbligatoria del Tfr maturando (silenzio – assenso) a FondINPS, ossia al fondo pensione costituito presso l’INPS.
La scelta relativa alla previdenza complementare comporta per i lavoratori una trasformazione del regime concernente il TFR.
Infatti:
se il lavoratore aderisce, volontariamente o per effetto del silenzio-assenso, alla previdenza complementare, tale decisione è irrevocabile e dovrà devolvere obbligatoriamente il Tfr maturando al fondo pensione. Al termine del rapporto di lavoro pertanto non gli verrà corrisposto il Tfr, ma riceverà, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, una pensione integrativa nella forma di una rendita periodica; se l’adesione proviene da un lavoratore con rapporto in corso al 1° gennaio 2007, il Tfr maturato precedentemente sarà corrisposto in regime di retribuzione differita alla cessazione del rapporto;
se il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare, continuerà a maturare il Tfr che sarà liquidato in regime di retribuzione differita (il mese successivo a quello di cessazione) al temine del rapporto.
L'adesione è facoltativa. Il Servizio People Innovation for Research è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti circa l'avvio del percorso di previdenza complementare e per offrire indicazioni sull'iter procedurale da seguire.