ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE e MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

Entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro va manifestata la scelta di destinazione del TFR compilando il modello ministeriale TFR2.

Compila il modello TFR2

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Il TFR è una somma che il datore di lavoro accantona ogni mese per il personale dipendente e che viene erogata quando il rapporto di lavoro termina (a causa del temine del contratto, di dimissioni volontarie, licenziamento o pensionamento).

Questa somma, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, è calcolata mensilmente sulla base della retribuzione utile TFR (in linea di massima equivalente alla retribuzione lorda mensile) /13,5.

Il TFR, poi, viene rivalutato ogni anno dell’1,5% + 75% dell’inflazione.

Il personale dipendente può richiedere l’erogazione anticipata del TFR, fino ad un massimo del 70% di quanto accumulato, se in possesso del requisito minimo di 8 anni di anzianità TFR, in presenza di esigenze specifiche (acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie straordinarie, eventuali altre esigenze previste dalla legge o dagli accordi aziendali).

Per eventuali richieste di anticipo del TFR accantonato in FBK è pubblicata sul sito Trasparenza FBK la relativa policy.

Previdenza complementare

Le forme di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005) sono forme pensionistiche che il personale dipendente può scegliere per integrare la previdenza obbligatoria gestita dall’INPS. Servono a costruire, nel tempo, una seconda pensione che si aggiunge a quella statale.

Per il personale dipendente con CCPL delle Fondazioni (con esclusione, dunque, dei lavoratori e delle lavoratrici inquadrati nei ruoli della PAT) FBK offre la possibilità di aderire a due fondi di previdenza complementari, beneficiando di una contribuzione aggiuntiva pari al 2% della retribuzione mensile utile TFR in caso di versamento di un contributo volontario minino a carico del dipendente pari all’1% della retribuzione utile TFR:

I fondi sono:

Info utili sulla previdenza complementare

Finanziamento della previdenza complementare

La previdenza complementare è alimentata mediante la contribuzione dei soggetti beneficiari, che devono versare somme di denaro al fondo prescelto sia attraverso il versamento di contributi volontari a carico del lavoratore o del datore di lavoro, sia con il conferimento del TFR maturando.

Modalità di scelta del lavoratore

Entro 6 mesi dall’assunzione, il lavoratore deve effettuare la scelta di adesione o meno alla previdenza complementare.

Il lavoratore può:

Qualora il lavoratore lasci passare i 6 mesi di tempo previsti dalla legge, l’adesione al fondo pensione categoriale avviene automaticamente, e comporta la devoluzione integrale e obbligatoria del Tfr maturando (silenzio – assenso) a FondINPS, ossia al fondo pensione costituito presso l’INPS.

La scelta relativa alla previdenza complementare comporta per i lavoratori una trasformazione del regime concernente il TFR.

Infatti:

 

L'adesione è facoltativa. Il Servizio People Innovation for Research è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti circa l'avvio del percorso di previdenza complementare e per offrire indicazioni sull'iter procedurale da seguire.

Contatti utili

L’iniziativa è parte dell’area "salute e benessere" del piano FBKcare.

Consulta il booklet FBKcare