Forme di inquadramento

La Fondazione Bruno Kessler applica due principali forme contrattuali, subordinato e parasubordinato.

Lavoro subordinato

Le forme di lavoro subordinato (Ccpl Fondazioni) presenti in Fondazione Bruno Kessler sono le seguenti:

  • il lavoro a tempo indeterminato

  • il lavoro a tempo determinato

  • il lavoro a tempo determinato in modalità di tenure

L’articolo 2094 del Codice civile definisce il prestatore di lavoro subordinato come “…colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Il lavoro subordinato corrisponde quindi alla situazione giuridica in cui un soggetto, il lavoratore, mette le proprie energie psicofisiche a disposizione di un altro soggetto, il datore di lavoro, il quale le organizza secondo i criteri più consoni per la sua attività, in cambio di un corrispettivo detto retribuzione.

Elemento essenziale e caratterizzante questo tipo di rapporto, vale a dire la “subordinazione” altro non è se non quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale.


Chiarimenti sul significato di poteri “direttivo”, di “controllo” e “disciplinare”:

  • Direttivo significa il potere del datore di lavoro di impartire ordini in merito alle modalità di esecuzione della prestazione in modo tale da poter organizzare il lavoro del prestatore secondo le modalità che egli ritiene più opportune per la sua impresa.

  • Controllo significa il potere di vigilare affinché il lavoro sia prestato secondo le direttive impartite.

  • Disciplinare significa il potere di irrogare provvedimenti disciplinari qualora il lavoratore contravvenga alle direttive impartite.

Altri elementi sono invece soltanto “sussidiari” nel senso che concorrono a definire con maggiore certezza il rapporto di lavoro come subordinato laddove presente il vincolo di subordinazione (elemento essenziale) ma che, da soli considerati, non possono essere assunti come indice della subordinazione. Nel dettaglio:

    • assenza di organizzazione imprenditoriale e di rischio economico in capo al lavoratore;

    • osservanza di un orario prestabilito;

    • retribuzione commisurata al tempo;

    • continuità e durata del rapporto;

    • obbligo in capo al lavoratore di avvisare il datore di lavoro in caso di assenza;

    • utilizzo di strumenti di rilevazione delle presenze

    • utilizzo da parte del prestatore di mezzi, attrezzature, strumenti forniti esclusivamente dal datore di lavoro.

Infine si deve rilevare il cosiddetto “nomen juris” vale a dire il come le parti hanno inteso definire il rapporto di lavoro: la giurisprudenza prevalente ritiene che il giudice, chiamato a valutare il rapporto, debba far riferimento alle modalità in cui in concreto si svolge la prestazione lavorativa. Ne consegue che il nomen juris non è mai elemento decisivo ai fini della qualificazione del rapporto ma semmai può essere valutato laddove siano presenti elementi contraddittori oppure non ci siano indici decisivi in favore della ricorrenza dell’autonomia piuttosto che della subordinazione.

Il lavoratore non si vincola al raggiungimento di un risultato (quindi non assume un “obbligazione di risultato”; a cui corrisponde il diritto del datore di lavoro (attenzione, non l’obbligo!) di organizzare tale energie psico-fisiche come meglio ritiene per la sua attività; in altre parole, se il datore non “organizza” le energie psicofisiche del lavoratore (perchè ad esempio non ha lavoro, oppure è un pessimo imprenditore) è comunque tenuto alla controprestazione, vale a dire al pagamento della retribuzione.

Lavoro parasubordinato - Cocopro

Il lavoro "parasubordinato", che intercorre tra due soggetti, il "collaboratore" (ossia chi presta l'attività lavorativa) e il "committente" (ossia chi beneficia dell'opera lavorativa), si definisce come tale perché presenta caratteristiche proprie, in parte, del lavoro autonomo e, in parte, del lavoro subordinato. Il collaboratore, infatti, analogamente ad un lavoratore autonomo, si impegna a compiere un'opera o un servizio a favore del committente, senza alcun vincolo di subordinazione ma, a differenza dei lavoratori autonomi, gli vengono estese delle prestazioni e delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati (quali, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, l'indennità di malattia, l'indennità di maternità, la tutela in caso di infortunio).

Gli elementi che contraddistinguono tale tipologia di rapporto sono:

    • assenza del vincolo di subordinazione del prestatore nei riguardi del committente: significa che il prestatore di lavoro non soggiace a disposizioni circa le modalità della prestazione lavorativa fermo restando che la prestazione deve essere tale da garantire il risultato dedotto nel contratto d’opera;

    • obbligazione di risultato: significa che il prestatore d’opera si obbliga quindi a garantire un risultato vale a dire la realizzazione dell’opera come convenuta in contratto (obbligazione “di risultato”);

    • assunzione del rischio da parte del prestatore: significa che se l’opera non viene realizzata o viene realizzata in modo non conforme a quanto convenuto nel contratto, il relativo rischio economico ricade sulla persona che pone in essere la prestazione, cioè sul prestatore (non sul datore di lavoro/committente come nel lavoro subordinato);

    • prestazione prevalentemente personale del prestatore d’opera: significa che il lavoro, proprio e dei familiari, prevale rispetto all’organizzazione d’impresa.