Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

La lavoratrice ha diritto a 5 mesi di astensione, di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.

La legge prevede la possibilità, previa documentazione rilasciata dal medico specialista e dal medico competente della Fondazione, di astenersi dal lavoro 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto oppure esclusivamente 5 mesi dopo il parto (cosiddetta flessibilità).

L’azienda sanitaria locale o la direzione territoriale del lavoro può disporre, nel caso in cui vi sia pregiudizio alla salute della mamma e/o del bambino, l’interdizione anticipata al lavoro.

La lavoratrice deve presentare due domande tramite il canale telematico dell’INPS (autonomamente con PIN dispositivo oppure tramite un soggetto abilitato – es. CAF):

1. Prima dell’inizio di astensione obbligatoria con l’indicazione della data presunta parto;

2. Entro 30 giorni dalla nascita del bambino con l’indicazione della data di nascita.

Raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alla procedura e alle tempistiche indicate dall’INPS.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dell’INPS.

 

⇒ COSA FARE

Una volta presentate le domande, l’INPS rilascia la ricevuta e il riepilogo dati che dovranno essere allegati (con un file .zip) all’evento in INAZ (l’evento si chiama “MAT OBBLIG Maternità Obbligatoria”).

Il certificato di nascita andrà allegato all’evento in INAZ insieme alla documentazione rilasciata dall’INPS.

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, per un totale di 10 mesi tra entrambi i genitori, elevabile a 11 mesi se il padre richiede almeno 3 mesi (anche non continuativi) fino al 12° anno di vita.

L’INPS indennizza al 30% un massimo di 9 mesi tra entrambi i genitori (3 mesi alla madre, 3 mesi al padre e ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro); la Fondazione integra i primi 30 giorni (22 giorni se frazionati) al 100% di retribuzione. 

La domanda va fatta tramite il canale telematico dell’INPS (autonomamente con SPID oppure tramite un soggetto abilitato – es. CAF).

Raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alla procedura e alle tempistiche indicate dall’INPS.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dell’INPS.

⇒ COSA FARE

Una volta presentata la domanda, l’INPS rilascia la ricevuta e il riepilogo dati che dovranno essere allegati (con un file .zip) all’evento in INAZ (l’evento si chiama “CONG PARENTALE Congedo Parentale”), previa comunicazione a [email protected] del codice fiscale e dei dati di nascita del/la bambino/a.

La Fondazione riconosce ulteriori 4 mesi di congedo parentale indennizzati al 30%, a condizione di aver utilizzato tutto il congedo parentale INPS a disposizione. Tale congedo può essere usufruito (anche frazionatamente) entro il 15° mese di vita del bambino.

 

⇒ COSA FARE

Richiedere l’evento in INAZ (l’evento si chiama “MAT FACOLT FBK – Maternità facoltativa 30% FBK entro i 15 mesi”) allegando il certificato di nascita.

Fino al giorno del compimento del primo anno di vita del bambino, previa formale richiesta da parte della lavoratrice, sono concesse due ore di riposo giornaliere retribuite. Il riposo è di un’ora nel caso in cui l’orario teorico giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore. 

 

⇒ COSA FARE

Fare apposita richiesta via email a [email protected] indicando il periodo in cui si intende fruire di tali permessi.

La lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti, anche orari, per esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

 

⇒ COSA FARE

Richiedere a [email protected] l’abilitazione INAZ per poter caricare successivamente il certificato medico che deve riportare la data e la durata (in ore e minuti) della visita.

Da 0 a 3 anni: illimitata, alternativa tra mamma e papà.

Da 3 a 8 anni: massimo 5 giorni all’anno (5 per un genitore e 5 per l’altro genitore)

In entrambi i casi la malattia bambino non è retribuita.

 

⇒ COSA FARE

Inviare a [email protected] il certificato medico rilasciato dal pediatra che deve riportare la data e l’indicazione del genitore che assiste il bambino in quella giornata.

Congedo padre obbligatorio:

Il lavoratore padre ha diritto a 10 giorni da usufruire (anche frazionatamente) nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita.

Congedo facoltativo padre:

Il lavoratore padre ha diritto a 1 giorno di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo della madre.

 

⇒ COSA FARE

Congedo padre obbligatorio: richiedere l’evento in INAZ (l’evento si chiama “CONG PADRE OBBL – Congedo Padre Obbligatorio”), previa comunicazione a gestione.maternità@fbk.eu del codice fiscale del nuovo nato, allegando il certificato di nascita.

Congedo facoltativo padre: richiedere l’evento in INAZ (l’evento si chiama “CONG PADRE FAC – Congedo Facoltativo Padre”), allegando il certificato di nascita.

Per ulteriori informazioni potete contattare gestione.maternità@fbk.eu