Trasmettiamo, in allegato, il nuovo modulo “Detrazioni 2025”.
Qualora vi fossero da comunicare variazioni rispetto al 2024, vi preghiamo di inviare il modulo compilato e debitamente sottoscritto all'indirizzo [email protected].
Ricordiamo che, dal mese di marzo 2022, non sono più riconosciute le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, poiché sostituite dall'Assegno Unico e Universale erogato direttamente dall’INPS.
Ricordiamo inoltre che, oltre ad essere obbligatoria l'indicazione del codice fiscale di ciascun familiare a carico per cui si richiedono le detrazioni, è in ogni caso obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico. Il limite di reddito annuo per la sussistenza a carico è pari a 2.840,51 euro per tutti i familiari (compresi i figli di età superiore ai 24 anni). Solo per i figli di età superiore ai 21 anni e inferiore ai 24 anni il limite di reddito annuo è pari a 4.000,00 euro.
Per poter usufruire delle detrazioni, i cittadini non italiani con familiari a carico dovranno inviare il modulo “Detrazioni 2025” e la certificazione di stato di famiglia a dimostrazione della residenza dei familiari. Se i familiari a carico non sono residenti in Italia, va attestato lo status di familiare a carico mediante documentazione validamente formata dal Paese di origine e tradotta in italiano, asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese di Origine insieme alla dichiarazione, sotto sua responsabilità, che il familiare è a suo carico.
La Legge di bilancio 2025 ha confermato gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF che sono:
Scaglione di reddito | Aliquota IRPEF |
Fino a 28.000 euro | 23% |
Da 28.000 euro a 50.000 euro | 35% |
Oltre 50.000 euro | 43% |
È stata inoltre confermata la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro pari a 1.995 euro.
Sostituzione esonero contributivo con misure di riduzione del cuneo fiscale (solo per il personale dipendente)
In sostituzione dell’esonero contributivo (applicato fino dicembre 2024) che comportava l’abbattimento dell’aliquota dei contributi IVS (INPS) del 6% in caso di imponibile contributivo mensile non eccedente l’importo di 2.692 euro o del 7 % in caso di imponibile contributivo mensile non eccedente l’importo di 1.923 euro, sono state introdotte due distinte misure di riduzione del cuneo fiscale da applicare in base all’ammontare del reddito complessivo del dipendente.
La prima di queste misure (chiamata somma integrativa) consiste nel riconoscimento di un’indennità che non concorre alla formazione del reddito, a favore dei lavoratori titolari di un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro annui. Tale indennità viene calcolata applicando al reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) una percentuale decrescente al crescere del reddito, nelle seguenti misure:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è compreso tra 8.500 euro e 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro
La seconda misura (denominata detrazione aggiuntiva) viene riconosciuta al personale dipendente con reddito complessivo annuale superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro ed è pari a:
- 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo supera i 20.000 € ma non i 32.000 €;
- al prodotto tra 1.000 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 € ma non a 40.000 €.
La norma prevede che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, debba procedere al riconoscimento della somma integrativa o della detrazione aggiuntiva automaticamente. Qualora in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto la somma dovesse rivelarsi non spettante, il sostituto procederà al recupero degli importi erogati. Se l’importo da recuperare dovesse essere superiore a 60 euro, lo stesso verrà recuperato in 10 rate di eguale ammontare, la prima delle quali applicata sulla retribuzione del mese in cui avviene il conguaglio.
Utilizzando il modulo detrazioni in allegato, sarà possibile richiedere l'eventuale non applicazione delle suddette misure o l'applicazione solo a conguaglio nel mese di dicembre 2025.
D.L. n. 3/2020 – Conferma del taglio del cuneo fiscale in busta paga
Per il 2025 è confermato:
- il trattamento integrativo del reddito (TIR) pari a 1.200 euro annui per i redditi complessivi fino a 15.000 euro annui lordi;
- il trattamento integrativo del reddito per i percettori di redditi complessivi compresi tra i 15.000 euro e 28.000 euro annui soltanto in caso di incapienza (quando la somma delle detrazioni supera l’importo dell’imposta lorda).
Ai percettori di redditi inferiori ai 15.000,00 euro annui, salvo diverse indicazioni rese dall’interessato all’interno della dichiarazione per le detrazioni d’imposta, sarà attribuito il TIR anche in corso d’anno, solo nel caso in cui sia ragionevole ipotizzare che il limite di reddito annuo (15.000,00 euro) non venga superato (al fine di evitare di dover recuperare l’intero importo del TIR pari a 1.200,00 euro a fine anno).
Utilizzando il modulo detrazioni in allegato, sarà possibile richiedere l'eventuale non applicazione del DL n. 3/2020 o l'applicazione solo a conguaglio nel mese di dicembre 2025.
Per permettere l'inserimento delle variazioni già nel cedolino del mese di febbraio, vi chiediamo di far pervenire il modulo entro il 12 febbraio 2025; i moduli che saranno consegnati successivamente saranno processati con la mensilità successiva.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail all'indirizzo [email protected].