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La sorveglianza sanitaria è una misura generale di tutela della salute dei lavoratori; comprende l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Le visite mediche previste dalla normativa vigente sono di 7 tipi:
v.m. PREVENTIVA: qualora fosse necessario per lo specifico ruolo da svolgere;
v.m. PERIODICA: stato di salute più idoneità specifiche, ogni 2-5 anni a seconda del rischio rilevato;
v.m. SU RICHIESTA DEL LAVORATORE: se lo ritiene opportuno;
v.m. IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI MANSIONE: qualora fosse necessario per lo specifico ruolo da svolgere;
v.m. PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO: dopo almeno 60 gg consecutivi di malattia;
v.m. PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: qualora fosse necessario per lo specifico ruolo da svolgere;
v.m. ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: nei casi previsti dalla norma.
La Fondazione Bruno Kessler ha stipulato con il medico competente uno specifico protocollo sanitario.
Il lavoratore è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari qualora previsto dalle norme e richiesto esplicitamente dal datore di lavoro, dopodiché il lavoratore riceverà gli esiti della visita sanitaria.
Il lavoratore è tenuto ad osservare le specifiche prescrizioni (es.: uso lenti correttive) qualora richiesto dal medico competente a seguito della visita medica.